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Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Convivenza tra due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, unite da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.

A chi è rivolto

A tutte le persone di maggiore età dello stesso sesso che decidono di andare a convivere.

Come fare

Come di costituisce una convivenza di fatto:

Gli interessati devono presentare all’Ufficio Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia del documento di identità. La dichiarazione può essere consegnata a mano allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, spedita con posta raccomandata, o trasmessa mediante:

Come si cancella una convivenza di fatto:

La cancellazione può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel comune di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio/unione civile tra i conviventi o con terze parti;
  • su richiesta (solo di una o di entrambe le persone), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, anche se dovesse continuare a sussistere la coabitazione.

Diritti dei Conviventi di Fatto

I diritti derivanti dalla costituzione della convivenza si riflettono sui seguenti ambiti:

  • Ordinamento penitenziario:
    i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • Diritti esercitabili in caso di malattia:
    in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • Potere di rappresentanza:
    ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia (che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute) e in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie);
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:
    il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altra parte in caso di interdizione o inabilitazione;
  • Diritti inerenti la casa e diritto agli alimenti:
    sono riconosciuti reciprocamente i diritti inerenti la casa di abitazione, la successione nel contratto di locazione e nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
    in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altra parte gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento;
  • Impresa familiare:
    estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • Risarcimento del danno:
    in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Cosa serve

  • maggiore età;
  • legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitazione con residenza in un’unica famiglia anagrafica nel comune di San Vendemiano.

Impedimenti

  • sussistenza di vincoli matrimoniali o di unione civile tra le due parti o con terze persone;
  • sussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge, i CITTADINI STRANIERI devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.

Cosa si ottiene

Certificazione
L’Ufficio Anagrafe rilascia su richiesta certificazione relativa alla convivenza di fatto, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono scegliere di disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il professionista che ha ricevuto il contratto di convivenza entro dieci giorni deve trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per la registrazione e conservazione in anagrafe.

Tempi e scadenze

Non previste.

Costi

Una imposta di bollo nel rispetto della normativa di riferimento, nella casistica in cui l'Ufficio rilascia su richiesta la certificazione.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio-1
Ultima modifica: martedì, 02 luglio 2024

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