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Separazioni e divorzi (Davanti all'ufficiale di stato civile)

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L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al Tribunale (legge 10 novembre 2014, n. 162).

A chi è rivolto

Tutte quelle coppie che:

  • non abbiano figli minori, comuni (cioè nati dalla loro unione);
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci, comuni (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave, comuni (legge n.104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni comuni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione); sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]; non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art. 6 legge 162/2014).

Come fare

Come avviare il procedimento.

Per l’avvio del procedimento è necessario rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile (come sopra individuato) per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente e sottoscrivere (entrambi i coniugi) specifica dichiarazione sostitutiva preliminare. Acquisita d’ufficio la documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento per procedere alla formalizzazione dell’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma.

Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile riceverà da ciascun coniuge presente personalmente (non è ammessa la procura) la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite, redigendo apposito atto che sarà sottoscritto unitamente ai convenuti, con i quali sarà fissato ulteriore  appuntamento per la conferma dell’accordo stesso.

Cosa serve

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione civile;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;

Per le parti, l’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Cosa si ottiene

Decorrenza degli effetti.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo (secondo appuntamento), ma gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo iniziale (primo appuntamento).

Tempi e scadenze

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato per la conferma, anche da parte di uno solo dei due coniugi, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Costi

Il procedimento ha un costo forfettario di Euro 16,00 da versare all’atto della firma del primo accordo.

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: lunedì, 05 agosto 2024

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