Misure per la prevenzione e il controllo della ZANZARA TIGRE

13 maggio 2021

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Data di Pubblicazione

13 maggio 2021



COMUNE DI SAN VENDEMIANO

ORDINANZA N. 37 S.Vendemiano, 11/05/2021

MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2021

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dalla ”Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Prevenzione - Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia  a virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens);
VISTO il “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;
VISTO il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;
VISTO il “Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;
VISTO il “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare” della Regione Veneto, DGR n. 12 del 12/01/2021;
CONSIDERATO il rischio sanitario che le punture di zanzare possono comportare, in quanto possibili vettori di malattie, oltre al notevole disagio prodotto dall’aggressività della zanzara tigre all’aperto ed in ore diurne, nei confronti dell’uomo;
PRESO ATTO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;
DATO ATTO che l ’Amministrazione Comunale nel periodo aprile-novembre di ogni anno, mediante specifico appalto affidato a ditta specializzata, provvede alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo le vie pubbliche, e ai trattamenti di disinfestazione adulticida nelle aree
pubbliche solo nel caso di comprovata elevata presenza di adulti in siti sensibili;
CONSIDERATO che per contenere l’infestazione è indispensabile che la disinfestazione sia attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la
proliferazione di detti insetti;
VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;
RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:
− Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
− Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
− Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
− Evitare ogni ristagno d'acqua, eliminando tutti i possibili contenitori di acqua all'aperto ed usando i prodotti contro le larve per i ristagni non eliminabili (tombini, caditoie e grigliati per la raccolta di acque piovane). I prodotti reperibili nei supermercati, nei negozi specializzati, nelle farmacie, sono da usare periodicamente, secondo le indicazioni riportate nelle etichette;
a tuffi i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:
− Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
− Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
− Provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
− Evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;
ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:
− mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;
ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
− curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, 
− procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
ai responsabili dei cantieri, di:
− eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d’acqua occasionali;
− mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante;
− procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall’attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d’acqua di qualsiasi natura;
a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:
− conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
− eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
− provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:
− procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
− coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni, annaffiatoi. secchi bacinelle ecc.),
− avere cura nell’evitare la formazione di tutti ristagni d’acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
ai gestori dei cimiteri, di:
− qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa t’acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
− eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi;
− in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
− tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
Precauzioni da adottare
− nei luoghi aperti, dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, utilizzare repellenti cutanei per uso topico attenendosi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, con particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento;
− alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre ed alle porte;
− applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l’accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell’acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l’impiego di formulati biologici a base di Bacillus thuringiensi var. israelensis o formulati a base di derivati siliconici (fil monomolecori) ..
− per i viaggiatori diretti in aree o paesi endemici per virus Chikungunya, Dengue e Zika si raccomanda di informarsi sulla circolazione delle epidemie in corso. Può, inoltre, essere utile consultare il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’ Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

− che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS n. 2, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
− che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all’Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione 
DISPONE ALTRESI’
− che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;
− che il presente provvedimento abbia efficacia nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente all’Albo Pretorio Comunale ed il 30 novembre 2021.

INFORMA

Che l’amministrazione competente è il Comune di San Vendemiano (TV) - Via A. De Gasperi n° 55 - CAP 31020 Tel. 0438.401741 Fax 0438.401780 - E-mail: info@comune.sanvendemiano.tv.it;
Che ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il geom. Danilo Basso dell’Ufficio: (Tel. 0438.408963 E-mail: lavoripubblici@comune.sanvendemiano.tv.it);
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).
Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Vendemiano al n. 0438.408963.

IL SINDACO
Guido Dussin