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Statuto Comunale

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 30.6.2000
Modificato con delibera C.C. n. 30 del 31.7.2000
Modificato con delibera C.C. n. 9 del 17.2.2001
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale al n. 214 dal 9.04.01 al 9.05.01.
In vigore dal 10.05.2001

 
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TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di San Vendemiano è comune autonomo, dotato di autonomia statutaria,
normativa, organizzativa ed amministrativa, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.
2. Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo
sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione
dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3. Il comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi e del
coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti
preminenti obiettivi:
a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a
qualsiasi livello pubblica e privata;
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei
più deboli;
c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le
collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento
dei medesimi valori;
d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione
della ricerca applicata nell’ambito della propria competenza e nel rispetto della salute,
sicurezza pubblica e salvaguardia assetto, utilizzazione e valorizzazione del territorio,
dell’ambiente e delle sue risorse.
4. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo
e donna a’ sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, nelle
commissioni, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle
rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna favorisce un’adeguata presenza di entrambi
i sessi.
5. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27.7.2000, n. 212.......